Tutela del diritto d’autore: istruzione per l’uso
Una delle sei priorità della Commissione europea per il 2019 – 2024 riguarda la tecnologia digitale. In un contesto digitale, che permette l’accesso a chiunque, deve essere tutelata la creatività dell’autore di un’opera. Si parla, in proposito, di diritto di proprietà intellettuale. Ma come bisogna comportarsi per non violare questo diritto? Quali tutele preventive adottare? Di seguito si offrono alcuni trattati e direttive europee rivolte agli Stati che hanno cooperato tra loro per armonizzare gli strumenti di tutela del diritto d’autore. Per un ulteriore approfondimento sul tema si consiglia la consultazione del “La proprietà intellettuale” di Chiara Mortolini e Nicola Ciani.
In ambito internazionale, i trattati rilevanti sono:
- Convenzione di Berna, 1866: stabilisce la durata del diritto d’autore, che va dalla creazione dell’opera fino a cinquanta anni dopo la morte del suo autore.
- Convenzione universale del diritto d’autore, 1952: ogni Stato contraente deve assicurare una sufficiente protezione al diritto d’autore.
- Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO),1967: protegge le opere e i diritti dei loro autori nell'ambiente.
- Accordo sui diritti di proprietà intellettuale legato al commercio internazionale (TRIPS), 1994: è un compromesso tra i paesi del Nord e del Sud del mondo per colmare le differenze nello sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, i paesi in via di sviluppo non pongono la stessa attenzione dei paesi sviluppati alla circolazione di beni ed alle innovazioni tecnologiche, perché meno interessati alla questione.
In ambito europeo: non si è creato un autonomo diritto sovranazionale ma i singoli Paesi sono intervenuti per tutelare la proprietà intellettuale tramite delle direttive europee, che servono ad armonizzare le legislazioni nazionali sulle sanzioni e rimedi giurisdizionali, quando sono lesi i diritti patrimoniali e morali dell’autore. Le tutele vanno dall’azione di accertamento cautelare fino alla funzione inibitoria. Nel 2019 è stata proposta una direttiva per tutelare il diritto d’autore nel mercato unico digitale, che tuttavia non sarà legge prima del 2021.
In Italia: il diritto d’autore è disciplinato dalla legge del 1941 n. 633, che tutela sia le opere letterarie, scientifiche e religiose che le opere pittoriche e fotografiche. Inoltre, è disciplinato dal codice civile, dove all’art. 2575 si parla di carattere creativo delle opere, che si sostanzia nell’originalità e della novità ed è l’ unico modo per acquisire i diritti patrimoniali e morali. I diritti patrimoniali comprendono: il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera; il diritto di esecuzione o rappresentazione in pubblico; il diritto di distribuzione e il diritto di noleggio e dare in prestito. I diritti morali non sono sottoposti ad alcun termine di durata, ad eccezione del diritto di ritirare l’opera dal commercio e comprendono la facoltà di identificazione e la facoltà di rivendicazione della paternità.
Venne creata nel 1882 un’associazione per tutelare i diritti degli autori e degli editori, la S.I.A.E (Società italiana degli autori e degli editori), che concede licenze e autorizzazioni per l’utilizzo economico delle opere tutelate dal diritto di proprietà intellettuale e ha il compito di applicare il contrassegno su programmi multimediali, per autenticare il prodotto e permette di individuare chi lo produce o commercializza.
Si notano delle differenze tra i paesi civil law e common law, infatti in quest’ultimi è presente il copyright, intenso come “diritto di copia” esistente a partire dal deposito dell’opera all’ufficio preposto. È importante perché non si limita a dare agli autori un compenso per le loro creazioni ma promuove la conoscenza dell’opera. Inoltre, la durata dei diritti della proprietà intellettuale è di 95 anni.
di Elena Cecconelli, tirocinante Europe Direct Terni